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Le prime settimane di Scuola e il dilemma del recupero ore: cosa dice il contratto per i Docenti

2024-09-01 14:52

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Le prime settimane di Scuola e il dilemma del recupero ore: cosa dice il contratto per i Docenti

Il tema del recupero delle ore non svolte è una questione ricorrente all'inizio di ogni anno scolastico.

Il tema del recupero delle ore non svolte è una questione ricorrente all'inizio di ogni anno scolastico. Spesso si domanda se un docente, che durante le prime settimane di scuola non lavora a orario pieno, debba recuperare le ore mancanti nel corso dell'anno.


Secondo l’articolo 43/5 del CCNL 2019/21, l’orario settimanale obbligatorio di insegnamento è così suddiviso:


  • Scuola dell’infanzia: 25 ore;
  • Scuola primaria: 22 ore + 2 ore di programmazione;
  • Scuola secondaria di primo e secondo grado: 18 ore.

L’orario settimanale di insegnamento obbligatorio deve essere rispettato. Ma cosa succede se, all’inizio dell’anno scolastico, l’orario non viene coperto interamente? Deve essere recuperato?


Durante la prima o le prime settimane di lezione, può essere adottato un orario ridotto (ad esempio, 4 ore al giorno), rispetto all’orario settimanale scolastico annuale. Tuttavia, l’articolo 43 specifica che i docenti sono tenuti a svolgere l’orario completo di insegnamento fin dal primo giorno di scuola. Per esempio, nella scuola secondaria, dovrebbero garantire le solite 18 ore settimanali. Non essendo possibile scambiare le ore di insegnamento con attività funzionali ad esso, le ore non svolte non possono essere recuperate tramite altre attività, come la risistemazione della biblioteca. In assenza delle 18 ore settimanali nelle classi assegnate, il docente può essere impiegato per supplenze o interventi didattici integrativi, ma non per altre mansioni.


Il recupero delle ore è possibile solo se previsto dalla contrattazione d’istituto e deliberato dal Collegio docenti; non può essere deciso unilateralmente dal dirigente scolastico. È importante notare che il contratto fa riferimento all’orario “settimanale” del docente, quindi un eventuale recupero può avvenire solo su base settimanale e non può essere posticipato alle settimane o mesi successivi.



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